In uno dei provvedimenti più importanti della riforma agraria avviata da Papa Pio VI con il “motu proprio” del 21 aprile del 1778, si concedeva un premio di un paolo per ogni olivo messo a dimora.
Confermato nel 1801 da Pio VII nel famoso motu proprio “Le più colte” nel quale il Pontefice intraprese tutta una serie di provvedimenti volti all’eliminazione di disposizioni limitative del commercio, emanate dai precedenti pontefici, gli agricoltori infatti erano obbligati a vendere l’olio, alla pubblica Annona ad un prezzo così basso che spesso non copriva le spese di produzione.
Il sistema di aiuti consentiva di impiantare coltivazioni di olivo e avere incentivi pluriennali agendo, al contempo, sulla durata e la tipologia dei contratti agrari.
Successivamente, Pio VII, quindi, per allontanare lo spettro della carestia che sempre incombeva sullo Stato della Chiesa, decise di abolire qualsiasi editto che avesse obbligato gli agricoltori a vendere i loro prodotti alla pubblica Annona, concedendo loro la facoltà di vendere grano e prodotti simili in qualsiasi luogo dello Stato, con ampia facoltà di contrattare il prezzo, applicando di contro dure pene per il commercio illegale fuori dai confini dello Stato Pontificio e per i proprietari di terreni incolti. La coltura dell’olivo ebbe un grande incremento, coadiuvato dalla liberalizzazione del commercio e del prezzo dei prodotti interno allo Stato.
La riforma agraria racconta di una politica agricola molto evoluta per l’epoca che ha dato impulso alla vocazione agricola dei nostri territori e che ci consente ancora oggi di coltivare un olio biologico di alta qualità secondo un contratto di filiera che assicura una produzione sostenibile e un perfetto connubio tra conoscenza, produzione agricola storia e tradizioni.
Lo Stato Pontificio fu costituito dall'insieme dei territori su cui la Santa Sede esercitò il proprio potere temporale dal 751 al 1870, l'attività amministrativa concentrata in Roma e nel suo distretto e l’attività economica dei grandi possessi fondiari costituirono il nucleo originario del dominio temporale della Chiesa.
All'inizio del XIII secolo la Santa Sede esercitava un'effettiva sovranità solamente sul territorio laziale, gli Stati della Chiesa erano formati dai seguenti territori: a nord di Roma, la Tuscia, ovvero la Toscana romana, e la Sabina; a sud di Roma, la Marittima (il Lazio marittimo) e la Campagna (l'interno).
Solo con Innocenzo III (1198-1216) lo Stato Pontificio cominciò a uscire dal Ducato romano per assumere una nuova fisionomia, interregionale, il suo pontificato fu caratterizzato dalle ricuperazioni del Patrimonio di San Pietro.
La massima estensione territoriale dello Stato pontificio l’abbiamo nel 1649, dopo la perdita, a cavallo fra il XV e XVI secolo, di alcune città padane cedute in feudo ai Farnesi e agli Estensi e alla successiva acquisizione, o riacquisizione, dei Ducati di Ferrara, Urbino e Castro.
In questo periodo in cui lo Stato Pontificio divenne un’entità territoriale aggregata, uno stato accentrato e di pari passo venne portata avanti un’importante politica antifeudale con un controllo centralizzato del territorio, con dicasteri centrali a Roma ed organi di controllo nelle province.
Le province erano amministrate dai governatori locali che erano i principali ministri della legazione sul territorio; dalla Restaurazione e fino alla presa di Roma, lo Stato Pontificio fu suddiviso amministrativamente in 17 delegazioni apostoliche, circoscrizioni territoriali instaurate da Pio VII il 6 luglio 1816 (motu proprio «Quando per ammirabile disposizione»), le delegazioni assumevano il nome di Legazioni quando erano governate da un cardinale.
Nei rapporti con le città delle provincie, la fiscalità era uno dei soggetti più discussi, a partire dal pontificato di Clemente VII, furono istituite imposte generali che colpivano il clero, i laici e persino gli ebrei, il loro importo era ripartito fra le diverse città dello Stato della Chiesa (perciò erano dette imposte “di riparto”) ed era fatto oggetto di trattative con i rappresentanti delle città: trovato l’accordo.
Le modalità di riscossione erano lasciate agli organi di governo locale, che si occupavano dell’effettivo prelievo sui singoli cittadini, a dirigere tutta la materia relativa alle rendite temporali estratte dallo Stato della Chiesa era la Camera apostolica, il dicastero che riuniva tutte le competenze amministrative e contabili in materia economica e finanziaria dello Stato della Chiesa.
Nella Camera apostolica erano presenti presidenze o prefetture competenti su specifiche branche dell’amministrazione, una era l’Annona frumentaria, l’Amministrazione della Grascia, attiva sin dagli anni ’70 del Cinquecento e competente sulla regolazione degli approvvigionamenti di carni, grassi e olio, vigilava sulla qualità dei generi, sui pesi utilizzati per la sua vendita, sulle relative licenze di movimentazione («tratte»).
Il chierico di Camera presidente della Grascia era però competente solo su un’area geografica limitata (Campagna, Marittima, Patrimonio, Sabina). Magistratura di particolare importanza era l’Annona olearia, che si occupava dell’acquisto e della requisizione di ingenti quantità di olio che veniva conservato nei magazzini annonari, in previsione di annate di scarso raccolto; controllava le incette di olivo e puniva severamente gli accaparratori; si interessava di censire l’olio per poter autorizzare o meno le esportazioni; fissava il prezzo d’acquisto ed emanava leggi sulla piantumazione.
Se il presidente della Grascia non poteva promuovere l’accaparramento e lo stoccaggio dei beni alimentari di sua competenza, l’olio faceva però eccezione, la prassi di immagazzinare olio si consolidò all’inizio del Settecento, quando Clemente XI emanò il chirografo del 9 gen. 1712 che metteva a disposizione del presidente della Grascia 30.000 scudi per l’acquisto di olio, da restituire con i proventi delle successive vendite e nel corso dello stesso XVIII secolo ripetutamente furono fatti simili prestiti.
Pio VII diede una nuova forma alla legislazione dell'Annona e Grascia, meno contraria al principio del libero commercio, e tolse ai detti due tribunali ogni competenza giudiziaria, conservando loro quella sola amministrativa. Leone XII riunì i due tribunali sotto la direzione di una stessa persona, conservandone però di stinte le attribuzioni, e Pio VIII riunì le due attribuzioni in una sola, alla qual e Gregorio XVI concesse di nuovo la giurisdizione giudiziaria.
Nella prima metà del Settecento si ebbe, in Italia e in altri paesi, una generale ripresa economica e culturale. Alcuni papi avviarono una serie di riforme, sia sociali che economiche che ebbero importantissime ripercussioni sull’olivicoltura del basso Lazio. I primi tentativi, volti a migliorare la condizioni di vita dei sudditi e a rilanciare l'economia, ebbero però esito negativo.
Papa Clemente XI istituì, inoltre, nel 1701 una «Congregazione del sollievo», che mise a punto un programma economico e sociale che prevedeva il frazionamento dei latifondi, l'istruzione agraria, il miglioramento delle condizioni igieniche dei lavoratori, l'organizzazione del credito agrario, il miglioramento delle comunicazioni e del commercio. I proprietari terrieri si opposero fermamente alle riforme e il piano naufragò. Nel 1715 il pontefice sciolse la Congregazione.
Nel 1763 un altro papa, Clemente XII (1758 – 1769), autorizzò la costruzione di una riserva d’olio che, garantendo l’approvvigionamento per la città, calmierasse i prezzi del prodotto. I pozzi per lo stoccaggio del prezioso elemento furono realizzati nell’arco di un anno proprio nei sotterranei dei granai nelle Terme di Diocleziano, per la conservazione dell’olio era infatti necessario un luogo fresco e con temperatura costante e i sotterranei gregoriani furono considerati tal proposito ideali.
Nel XIX secolo l'olivicoltura costituiva una fonte di reddito e di commercio importante per lo Stato della Chiesa, anche se, diffusa in molte zone della regione, non era ancora sufficiente al fabbisogno. I proprietari terrieri erano interessati solo ai facili e rapidi guadagni per cui erano restii ad ampliare le aree coltivate ad olivo.
Nel 1810 la piantumazione di un olivo costava per 6 anni 7 paoli se a buca e 10 se a fossa. Davanti a tale spesa i proprietari «...negligentano non poco la coltura degli olivi, perché dicono essi è una pianta che troppo tardi porta il suo frutto» (N.M. Nicolaj, Memorie, leggi ed osservazioni sulle campagne e sull'annona di Roma, III, Roma 1803). Anche i contadini erano restii a mettere nuove piante a coltura per la brevità degli affitti che raramente superavano i nove anni.
Altro problema era legato al fatto che la coltura dell'olivo risentiva, e purtroppo risente, di forti variazioni stagionali: ad una annata ricca generalmente segue una mediocre o addirittura magra, ma due buone annate si possono avere anche a distanza di un decennio e il problema delle gelate tra il 1707 ed il 1809 che arrecò gravissimi danni alla olivicoltura laziale e più in generale a tutto il settore agricolo, indusse il governo pontificio ad avviare nuove riforme in campo economico.
Papa Pio VI (1775-1799) mise mano a un programma di riassetto delle finanze che si concretizzò nella semplificazione delle imposte e nella creazione di un primo catasto, detto "catasto piano" (1777). Inoltre, cercò di rendere più efficace il controllo fiscale sulle Legazioni istituendo una Camera dei conti in ciascuna di esse.
Nel 1786 il pontefice eliminò le dogane interne (rimasero in attività solamente quelle dei centri più importanti: Bologna, Ferrara, Benevento e Avignone), rafforzando allo stesso tempo il controllo sulle merci in circolazione all'interno dello Stato, con l'istituzione di ottanta nuovi uffici di frontiera.